Cerca

ZOOTECNIA

Dermatite Nodulare, la deroga per movimentazione e spandimento letame e liquami

Operazioni concesse, ma solo previa autorizzazione dei veterinari Ats

Dermatite Nodulare, la deroga per movimentazione e spandimento letame e liquami

Dal vertice andato in scena nelle scorse ore tra regioni e Ministero in merito alla situazione sanitaria legata alla Dermatite Nodulare contagiosa, è uscita la tanto attesa deroga circa la movimentazione e lo spandimento di letame, di liquami e di lettiera da zone di protezione o sorveglianza per i soli allevamenti bovini.

In estrema sintesi, il protocollo condiviso tra Regione Lombardia, Regione Veneto e Regione Emilia Romagna ha definito che dovrà essere solo e soltanto il servizio veterinario competente ad autorizzare la movimentazione dei materiali di cui sopra, da e verso le zone di restrizione.

In particolare:

  • la tracciabilità dovrà avvenire tramite i DDT e DDA, se quest’ultimi richiesti; 
  • il servizio veterinario può autorizzare, rilasciando un’apposita certificazione, l’invio di letami, lettiere e liquami verso un impianto riconosciuto che assicuri l’inattivazione del virus attraverso l’applicazione di parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale operativo, oppure verso un impianto di biogas nella medesima zona di restrizione che assicuri l’inattivazione del virus. Di tale possibilità bisogna dare evidenza al servizio veterinario stesso; 
  • se l’impianto di biogas non è munito di pastorizzatore, lo spostamento è subordinato all’esito favorevole della visita clinica effettuata nelle 48 ore precedenti; 
  • si precisa che lo spostamento del digestato da un impianto di biogas non è vietato e non richiede richiesta di deroga, sempre che siano assicurati le condizioni precedenti.

Per quanto riguarda l’utilizzo agronomico di liquami e letami, il loro spostamento è subordinato all’esito favorevole della visita clinica effettuata nelle 48 ore precedenti; inoltre, la distribuzione dovrà avvenire sui terreni più vicini all’allevamento di origine, o comunque nei territori posti in zone di restrizione di propria competenza o attraverso spandimenti mediante iniezione diretta o interramento immediato in zone di restrizione e a distanza di almeno 500 metri da altri allevamenti.

Si richiama gli allevatori al rispetto pedissequo di quanto disposto dalle autorità competenti per non peggiorare la situazione sanitaria oggi presente, che non è di assoluta tranquillità per gli operatori del settore.

«La gravità di questa malattia è tale che dobbiamo adottare tutte le precauzioni del caso – commenta il presidente Antonio Boselli – Queste regole complicano molto le nostre attività, anche considerando che i veterinari saranno oberati di richieste, ma dobbiamo accettarle perché si tratta di una situazione di eccezionalità dettata da una malattia nuova. Richiamo gli allevatori al rispetto pedissequo di quanto disposto dalle autorità competenti per non peggiorare la situazione sanitaria oggi presente, che non è di assoluta tranquillità per gli operatori del settore e che potrebbe portare al varo di misure di blocco delle nostre esportazioni da parte di paesi esteri».


Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Confagricoltura

Caratteri rimanenti: 400