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Da febbraio 2024
23.01.2024 - 15:27
ospitalità agrituristica
L'articolo 13-ter del cosiddetto DL ANTICIPI, pubblicato il 15 dicembre 2023 - ndr, stabilisce che il Ministero del Turismo assegnerà un codice identificativo nazionale (CIN) tramite una procedura automatizzata. Tale codice sarà destinato alle unità abitative adoperate per locazioni turistiche e brevi (durata non superiore a 30 giorni), così come alle strutture turistiche ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite dalle normative regionali.
La norma è finalizzata ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità.
Il Ministero del Turismo è il soggetto responsabile della gestione e detenzione della relativa banca dati contenente tali informazioni.
La norma sarà applicabile non appena sarà attivo il portale telematico ministeriale per l’assegnazione del CIN e comunque a partire dal 61 giorno dalla pubblicazione di detto avviso (art.13 ter comma 15).
Nei casi in cui è stato già istituito il CIR (Codice Identificativo Regionale), codice rilasciato dalla regione di ubicazione dell’alloggio, ogni regione provvederà a generare il CIN aggiungendo al CIR un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo.
Regione Lombardia, che già utilizza il codice CIR, visibile sulla piattaforma ROSS100, interfaccerà automaticamente la sua banca dati con quella del Ministero, pertanto gli agriturismi lombardi non dovranno richiedere alcun codice.
Nel testo normativo viene anche dettagliato che le unità immobiliari affittate per scopi turistici o brevi, se gestite in forma imprenditoriale, rispettino i requisiti di sicurezza degli impianti stabiliti dalla normativa statale e regionale. Inoltre, ogni unità deve avere dispositivi per rilevare gas combustibili, monossido di carbonio e estintori conformi alla legge. Le disposizioni in materia attengono alle locazioni alberghiere e non secondo le fattispecie della l.r. 25/2017 del Turismo, quindi le aziende agrituristiche sono esenti.
E’ anche il caso di evidenziare che la mancanza del CIN configura elemento di preferenza per l’assoggettamento ai controlli antievasione a cura l’Agenzia delle Entrate d’intesa con la Guardia di Finanza ed espone il titolare della struttura turistico-ricettiva, nonché il soggetto che proponga o conceda in locazione per finalità turistiche o con locazione breve un’unità immobiliare o una porzione di essa priva di CIN, alla sanzione pecuniaria da 800,00 a 8.000,00 euro “in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
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