Cerca

SUINICOLTURA

Sorveglianza sanitaria malattia di Aujeszky: cosa cambia in Lombardia

Il passaggio dalla ricerca di anticorpi contro la proteina gE a quella contro la proteina gB avverrà dal 1° gennaio 2026

Sorveglianza sanitaria malattia di Aujeszky: cosa cambia in Lombardia

Le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, aderenti al piano unico interregionale congiunto per l’eradicazione della malattia di Aujeszky, sono state incluse nell’Allegato II della Decisione 2008/185/CE e, successivamente, dal 21 aprile 2021, nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, allegato VI, parte II, relativo agli Stati membri o alle loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da ADV.

Nel corso dell’applicazione del piano di eradicazione per l’infezione da ADV, tali Regioni hanno attuato la progressiva sospensione della vaccinazione contro la malattia di Aujeszky a partire da 30 giugno 2021 e 1° gennaio 2022, rispettivamente negli allevamenti di suini da ingrasso e successivamente negli allevamenti da riproduzione, fino al conseguimento, da parte di tutti gli allevamenti, dello status di indenne senza vaccinazione, a seguito di un periodo di 12 mesi senza vaccinazione.

Considerato il rispetto dei requisiti prescritti per il mantenimento della qualifica di allevamento indenne (punto 6 del Piano unico di eradicazione) e l’attuale situazione epidemiologica, si ritiene opportuno proseguire le indagini sierologiche mediante la ricerca di anticorpi diretti contro la proteina gB del virus, che risulta negativa in soggetti non infetti e non vaccinati.

Il passaggio dalla ricerca di anticorpi contro la proteina gE a quella contro la proteina gB avverrà per la Regione Lombardia ufficialmente a partire dal 1° gennaio 2026.

In caso di positività sierologica al gB, verrà eseguita un’analisi di conferma mediante la ricerca di anticorpi contro la proteina gE ai fini del mantenimento della qualifica. La sola positività al gB, non confermata dal gE, non comporterà automaticamente la sospensione o la revoca della qualifica di allevamento indenne; è fatta salva la possibilità di sospendere l’indennità, a seguito di rilievi di sintomatologia clinica riferibile o evidenze epidemiologiche relative alle partite di provenienza che facciano sospettare la effettiva presenza dell’infezione.

Qualora invece la positività venga confermata dalle analisi gE, la qualifica di allevamento indenne sarà sospesa secondo quanto previsto al punto 9 del Piano unico.

Negli allevamenti da svezzamento (siti 2) dove non sono presenti capi di età superiore a 4 mesi che sono stati introdotti da regioni con obbligo di vaccinazioni, i capi verranno testati direttamente per gB e, in caso di positività al gB, anche per il gE. Le matrici previste per l’esecuzione delle analisi restano invariate e comprendono il siero e il succo di carne (meat juice).

Restano invariate le condizioni delle movimentazioni di suini verso regioni poste in allegato IV, Parte II del Reg. 2021/620 con divieto di vaccinazione, per cui si rimanda alla nota 0010687-19/04/2023- DGSAF-MDS-P.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Confagricoltura

Caratteri rimanenti: 400