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GESTIONE RIFIUTI
27.01.2026 - 15:19
Immagine generata tramite intelligenza artificiale
La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, introduce un importante chiarimento in materia di Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), risolvendo un’incongruenza normativa che avrebbe esteso l’obbligo di iscrizione anche a soggetti già esclusi dalla tenuta del registro di carico e scarico ai sensi del D.lgs. 152/2006.
La disposizione, fortemente sostenuta da Confagricoltura, interviene sostituendo il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuando in modo puntuale gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI e quelli espressamente esclusi.
Impatti per il settore agricolo
Per quanto riguarda il comparto agricolo, la nuova formulazione normativa conferma l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI per:
Tali modalità consistono nella conservazione, per tre anni:
Si ricorda che le imprese agricole produttrici iniziali di rifiuti pericolosi, non iscritte al RENTRI e che non conferiscono tali rifiuti a soggetti terzi, devono registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” del portale RENTRI per la produzione, la vidimazione e la gestione del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo conforme al nuovo modello, a decorrere dal 13 febbraio 2025.
In caso di conferimento a soggetti terzi, invece, per le imprese agricole che intendono avvalersi delle esenzioni sarà sufficiente conservare il FIR rilasciato al momento della consegna.
Restano quindi obbligati all’iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo superiore a 8.000 euro e che non intendono avvalersi delle modalità semplificate.
Cancellazione e adempimenti operativi
Gli operatori che rientrano nelle categorie escluse dall’obbligo di iscrizione e che risultino già iscritti al RENTRI sono tenuti a presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una specifica pratica di cancellazione. In assenza di cancellazione, l’iscrizione sarà considerata volontaria e le imprese saranno tenute ad adempiere a tutte le prescrizioni previste per i soggetti iscritti.
L’indicazione che Confagricoltura Lombardia fornisce agli Associati che intendono avvalersi delle esenzioni introdotte è quindi quella di procedere alla disiscrizione entro il 13 febbraio 2026, ultima scadenza prevista dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione al RENTRI dei produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.
La cancellazione avrà effetto immediato e, come fortemente sostenuto dalla Confederazione, le imprese non saranno tenute al pagamento del contributo annuale di iscrizione al RENTRI per l’anno 2026.
Confagricoltura continuerà a monitorare l’evoluzione della disciplina e a supportare le imprese agricole associate nell’interpretazione e nell’applicazione della normativa.
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