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Formazione obbligatoria per operatori zootecnici prorogata a dicembre 2026

Raccolte le indicazioni di Confagricoltura. Ora si attende la conversione in decreto

Suinetti in allevamento

Prorogate al 31 dicembre 2026 gli obblighi formatici per addetti all'allevamento

La Conferenza Stato Regioni ha dato parere favorevole alle modifiche proposte dal Ministero della Salute al DM 6 settembre 2023 e che, quindi, conferma la proroga al 31 dicembre 2026 dell’adempimento della formazione degli operatori ai corsi di 18 ore inerenti la sanità animale, l’identificazione e registrazione dei capi, la biosicurezza ed il benessere animale. Le modifiche al DM prevedono una serie di modifiche che vanno incontro alle esigenze segnalate da Confagricoltura, tra cui si pone in evidenza l’armonizzazione dei corsi con l’integrazione di quelli che devono essere svolti obbligatoriamente per il benessere animale e che verranno inclusi, quindi, nelle 18 ore.  

In merito allo svolgimento della formazione per il gruppo di specie o la specie “prevalente”, tale possibilità rimane specificatamente per gli agriturismi, prevedendo: “L’operatore o il trasportatore che detiene o trasporta animali appartenenti a gruppi specie diversi è tenuto a frequentare un programma formativo per ogni gruppo specie fatte salve le aziende agrituristiche che allevano più specie animali, anche appartenenti a gruppi specie diversi, per le quali la formazione sarà svolta per la specie o gruppo specie degli animali detenuti in via prevalente”.

Gli operatori dovranno effettuare l’aggiornamento della formazione ogni 5 anni e non più ogni 3 anni e per un tempo definito in 6 ore. Tra le figure che potranno svolgere la formazione sono stati inclusi “gli altri enti di formazione accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano”. I corsi effettuati nel 2024 e 2025 sono validi per l’adempimento all’obbligo formativo.

Inoltre, le modifiche chiariscono che:

 - Nel caso in cui l’operatore o il trasportatore sia una persona giuridica, l’obbligo formativo è in capo al rappresentante legale il quale può delegare formalmente una o più persone fisiche che ha incaricato della gestione, rispettivamente, degli animali detenuti o trasportati;

- Nel caso in cui l’operatore o il trasportatore sia una persona fisica, può delegare all’adempimento dell’obbligo formativo la persona fisica che ha incaricato della gestione, rispettivamente, degli animali detenuti o trasportati.

- In merito ai “professionisti degli animali” non sono considerati i lavoratori subordinati che svolgono mansioni ordinarie o esecutive di cura quotidiana degli animali.

A tali figure dovranno essere fornite istruzioni sulle buone prassi da adottare adeguate alle specifiche mansioni svolte. Si confermano quindi le positive decisioni del Ministero della Salute che, oltre a prorogare l’obbligo formativo per gli operatori a tutto il 2026 – salvaguardando peraltro i soggetti che hanno già provveduto all’obbligo formativo, allineando le scadenze per ulteriori cinque anni – introduce importanti chiarimenti e semplificazioni, in particolare per quanto riguarda la riorganizzazione degli obblighi inerenti il tema del benessere animale.

Si tratta di novità importanti, segnalate e richieste in più occasioni da Confagricoltura che  ora ci si attende siano formalizzate quanto prima – vista l’imminenza della scadenza di fine anno - con la firma del decreto ministeriale e la sua definitiva entrata in vigore.

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