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Avicoltura
12.06.2024 - 11:27
Pubblicato il decreto per l'indennizzo dei danni indiretti causati dalle misure anti aviaria per il periodo gennaio - aprile 2022
Facendo seguito al Regolamento della Commissione europea 2024/453 dello scorso febbraio che prevedeva un aiuto comunitario ad indennizzo degli operatori della filiera avicola colpiti dalle misure sanitarie causate restrittive, è stato ufficializzato il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni.
Il decreto ministeriale ha il numero di protocollo n. 256203 di venerdì scorso 7 giugno 2024.
In conseguenza Agea Coordinamento ha diramato la circolare, che si riprende in larga parte qui sotto, che dispone le modalità per la presentazione delle domande di indennizzo che possono essere presentate entro il prossimo 12 luglio. Maggiori e più approfondire informazioni possono essere assunte presso le sedi territoriali di Confagricoltura Lombardia
Agea
OGGETTO: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE N. 2024/453 DEL 5 FEBBRAIO 2024 RELATIVO A MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO DEL MERCATO AVICOLO NEI SETTORI DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME IN ITALIA.
Con Decreto Ministeriale n. 256203 del 07 giugno 2024, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono disposte le modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453 del 5 febbraio 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 6 febbraio 2024, al fine di compensare le perdite di reddito subite dai produttori italiani delle uova e del pollame, a seguito dell’insorgere di 23 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5, rilevati e notificati, per i quali sono stati applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria, tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022.
L’importo totale dell’aiuto, cofinanziato al 50% tra U.E. ed Italia, ammonta ad € 93.341.580,00 ed è suddiviso per interventi, relative categorie merceologiche e quote massimali di finanziamento. Le risorse di cofinanziamento pari ad € 46.670.790,00 sono state richieste al Ministero dell’Economia e delle Finanze (IGRUE), con nota n. 62822 dell’8 febbraio 2024 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Beneficiari
In attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453 del 5 febbraio 2024, le misure eccezionali di sostegno al mercato avicolo italiano sono applicabili alle categorie merceologiche elencate all’articolo 3, comma 1, del Regolamento di esecuzione citato in oggetto.
Inoltre, come disposto all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 256203 del 07 giugno 2024, possono beneficiare delle compensazioni i seguenti soggetti:
. imprese produttrici di uova da cova;
. imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
. imprese di allevamento di pollastre, di ovaiole e di pollame da carne delle specie previste e svezzatori;
. allevamenti da riproduzione;
. centri d’imballaggio di uova;
. mattatoi e trasformatori (se aziende di produzione primaria).
Presentazione della domanda
Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie per contenere la suddetta epidemia, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022
Le domande, recanti l’indicazione di tutti gli elementi previsti dal Regolamento di esecuzione n. 2024/453 del 5 febbraio 2024 e dalla documentazione successivamente elencata, dovranno essere presentate all’Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla residenza/sede legale della persona fisica o giuridica titolare della stessa impresa, entro il 12 luglio 2024, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore.
Gli Organismi pagatori, previa istruttoria, provvedono ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto entro e non oltre il 30 settembre 2024, come stabilito all’articolo 2, comma 1, lettera c), del Regolamento di esecuzione n. 2024/453 del 5 febbraio 2024.
Interventi ammessi e documentazione
Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti potranno accludere ai modelli di domanda, predisposti da ciascun Organismo pagatore, per le misure oggetto di aiuto e nell’arco temporale stabilito dal regolamento di esecuzione UE n. 2024/453:
. Per tutti gli interventi: una dichiarazione/relazione da cui si desume l’ubicazione dell’allevamento e si riporta il riferimento normativo (decreto, ordinanza, ecc) che stabilisce l’entrata in vigore e il termine delle misure restrittive a seguito dei provvedimenti sanitari. In alternativa, copia del provvedimento (decreto/ordinanza/ecc.) da cui si desume la “zona regolamentata” e il periodo di applicazione delle misure sanitarie. Ogni altra documentazione atta a comprovare la presenza di restrizioni per l’allevamento per cui si richiede l’indennizzo e contestualmente l’assenza di concessione delle deroghe previste dai dispositivi del Ministero della Sanità. In caso di soccida, dichiarazione di rinuncia all’indennizzo dell’altro contraente.
. Perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate - mancato accasamento, vuoto sanitario (intervento a), art. 3 Reg. UE n. 2024/453): copia del registro di allevamento, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito.
Con riferimento alla richiesta di indennizzo non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico, come stabilito dall’ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile” e s.m.i.. Inoltre, come già stabilito dal MIPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell’ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell’abbattimento degli animali per le misure dell’aviaria l’indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.
. Animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente (intervento b), art. 3 Reg. UE n. 2024/453): copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia l’uscita anticipata di animali, e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito.
Prolungamento della durata di allevamento e ingrasso dovuto al divieto di trasferimento (intervento c), art. 3 Reg. UE n. 2024/453): Copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento, con indicazione dei capannoni interessati e ogni documento utile a dimostrare il danno subito. Eventualmente copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali.
Per la perdita di valore di animali e di prodotti nelle zone regolamentate (intervento d), art. 3 Reg. UE n. 2024/453):
per la distruzione di uova da cova: copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento e copia del registro dell’incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova distrutte non abbiano potuto raggiungere l’incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento e copia del registro di allevamento e copia del registro di produzione delle uova da cova;
per l’eliminazione/abbattimento del pollame nelle zone regolamentate: copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Copia del registro dell’incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito.
per la trasformazione di uova in ovoprodotti: copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna di uova da consumo o da cova presso il centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro dell’incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova da cova non abbiano potuto raggiungere l’incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di allevamento;
Controlli
Secondo quanto disposto all’articolo 4, del Regolamento (UE) n. 2024/453 del 5 febbraio 2024 gli Organismi pagatori procedono a controlli amministrativi e fisici a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al riguardo, le verifiche in loco sono effettuate su un campione di almeno il 5% delle istanze presentate dai richiedenti.
Gli Organismi pagatori dovranno inviare a questo Organismo di coordinamento, al massimo entro il 19 luglio 2024, tramite posta elettronica agli indirizzi f.petroli@agea.gov.it e dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it, le informazioni individuate nell’apposito tracciato record e di seguito riportate, ai fini dell’attivazione delle procedure amministrative atte a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari, come previsto dalla regolamentazione UE:
Assicurazioni: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453 del 5 febbraio 2024.
Le domande presentate con l’indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese stabilite con l’Ufficio Gestione del Rischio presso l’Organismo pagatore AGEA;
Aiuti di Stato: rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453 del 5 febbraio 2024.
Le domande presentate con l’indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato; Inoltre, gli Organismi pagatori che hanno già erogato aiuti di Stato per i danni indiretti relativi al periodo dal 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 a sostegno delle aziende avicole italiane, attiveranno le verifiche con i dati a propria disposizione atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento.
Sanità: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (UE) n. 2021/690 per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453 del 5 febbraio 2024.
Le domande presentate con l’indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al Regolamento (UE) n. 2021/690 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute. In ogni caso, gli Organismi pagatori competenti avvieranno le verifiche atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento per il tramite delle Regioni dell’area di propria competenza.
Inoltre, attraverso le informazioni acquisite tramite il sopra citato tracciato record, questo Organismo di coordinamento provvederà ad effettuare un incrocio a livello nazionale, inclusivo dei CUAA e dei codici di allevamento, sempre al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo da parte dei beneficiari.
Verifica del plafond - comunicazione all’Organismo di Coordinamento AGEA
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453, stabilisce all’articolo 3, comma 2, che laddove il numero di animali o di uova ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi o uova di cui alle voci dell’articolo 3, punto 1 del regolamento sopra citato, le spese ammissibili possono essere adeguate per voce ed eccede l’ammontare derivante dall’applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 20% del livello massimo delle spese cofinanziate dall’Unione.
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