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RIFIUTI AGRICOLI

Disposizioni inerenti alla combustione in loco di residui vegetali, agricoli e forestali

Divieto ampliato anche ai mesi di luglio e agosto

Disposizioni inerenti alla combustione in loco di residui vegetali, agricoli e forestali

In attuazione delle norme statali, Regione Lombardia ha approvato la modifica alla legge regionale n. 24/2006 (art. 18 bis) e la sua attuazione tramite la delibera n. 2634 del 24 giugno 2024, poi ripresa dalla D.g.r. 28 luglio 2025 - n. XII/4843 (inviata con nota interna in data 05/08/2025) prevedendo l’ampliamento del periodo di divieto anche ai mesi di ottobre e di marzo rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto).

Pertanto, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno è vietato l’abbruciamento nel luogo di produzione anche dei piccoli cumuli di materiali vegetali, al quale si aggiungono anche i mesi di luglio e agosto.

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